Associazione Elisabetta Paolucci

No al trasferimento dei figli in una città lontana

In questo articolo del Sole 24 ore Giorgio Vaccaro analizza una sentenza del Tribunale di Ancona del giugno 2017. I padri separati hanno in passato subito situazioni di grave ingiustizia in cui i figli si trasferivano con la madre in città molto lontane da quella in cui erano nati. Questo tipo di situazioni viene sempre più spesso portato davanti ai giudici che sono sempre più sensibili alle esigenze della bigenitorialità.

E’ possibile cambiare la collocazione dei figli a favore del padre e no al trasferimento della madre con la prole in un’altra città: prevale l’interesse dei minori a mantenere il rapporto costante con il padre. E si tutela anche il principio della bigenitorialità. Questo è il senso del provvedimento del 21 giugno 2017 (giudice Omenetti) del Tribunale di Ancona, che ha rigettato la richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali provvisori ed urgenti avanzata da una madre per trovare una «migliore sistemazione lavorativa» in un’altra città.

Di qui la richiesta al giudice della separazione di autorizzare il suo trasferimento e quello dei figli, allocati presso di lei. Aveva resistito a questa pretesa il padre, adducendo la possibilità per la donna di trovare altro impiego, del medesimo spessore economico, nella propria città, così da non dover costringere i figli ad un trasferimento altrove. Una decisione che avrebbe, per altro, privato i figli del rapporto con il loro padre, data la distanza di oltre 300 chilometri della città nella quale la madre aveva pensato di andare al lavorare. La ricorrente adduceva, ancora, il fatto che la tenera età dei figli (sei e due anni) non consentisse un distacco dalla figura materna e sottolineava come la città prescelta, fosse stata, in precedenza, luogo di abitazione della famiglia.

Articolo completo su: http://www.ilsole24ore.com

 

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